Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 4010 (20/04/1998)


E' giuridicamente configurabile la cessione di un'azienda bancaria - complesso di beni per lo svolgimento di un'attività di impresa subordinata ad autorizzazione e non a concessione amministrativa - e la stessa deve ritenersi effettivamente sussistente, con la conseguente applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., anche in caso di cessione frazionata delle varie componenti dell'azienda, se la complessiva considerazione delle relative operazioni sveli il loro collegamento funzionale, ed eventualmente l'intento fraudolento delle adottate modalità, volte ad impedire gli effetti del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro. (Fattispecie relativa alla liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare Santa Maria Assunta di Castelgrande, al conseguente subentro del Monte dei Paschi di Siena nell'utilizzazione dei suoi sportelli e poi all'acquisto da parte di quest'ultimo di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio della banca in liquidazione; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per omesso esame della "causa petendi" basata sul collegamento e sullo scopo complessivo dei negozi messi in atto).

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