Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 8044 (26/08/1997)


Nell'accollo interno al creditore non viene conferito alcun diritto, mentre sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile ovvero l'obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il "quid praestandum" o di tenere indenne il medesimo di quanto avrà a perdere con il proprio adempimento.Nell'accollo semplice (o interno) il terzo accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento dell'obbligazione, sicché il terzo accollante ed il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore terzo estraneo dell'accollo.

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