Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 9690 (06/11/1996)


All' uso aziendale (cosiddetto negoziale o non normativo) - che trova la sua origine in un comportamento dell' imprenditore il quale spontaneamente e per liberalità (e non perché si ritenga a ciò obbligato) attribuisca a tutti i suoi dipendenti (o a una più ristretta cerchia degli stessi, per esempio a coloro che abbiano una determinata qualifica), eventualmente in riferimento ad un' unica, specifica, vicenda dei rapporti di lavoro, ma ripetutamente per un certo periodo di tempo, un trattamento non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo - non è applicabile la disciplina della conclusione del contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 cod. civ.), e neanche quella dell' inserimento nel contratto delle clausole d' uso (art. 1340 cod. civ.), inidonee a spiegarne i requisiti costitutivi e il modo d' operare, in quanto l' uso aziendale in realtà fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e collettive in vigore quelle più favorevoli dell' uso stesso (cfr. art. 2077 cod. CIV.). (Nella specie, un grande gruppo industriale del settore metalmeccanico, in relazione al trattamento di fine rapporto dei dipendenti passati dalle qualifiche di operaio e "intermedio" a quella di impiegato, aveva applicato in molte aziende del gruppo un trattamento più favorevole di quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, e ciò per molti anni e fino al 1985, quando era tornato ad applicare la disciplina contrattuale, di cui la giurisprudenza aveva ormai riconosciuto la legittimità, prima posta in dubbio; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invocabile dai dipendenti interessati il trattamento di miglior favore in quanto sancito da un uso aziendale, rigettando le censure relative ai requisiti oggettivi di tale uso, ma accogliendo - per mancata valutazione degli elementi al riguardo rilevanti - quella relativa all' elemento psicologico della spontaneità e dell' intento di liberalità dell' attribuzione).

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