Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 7694 (21/08/1996)


L' ipotesi della "compensatio lucri cum damno" richiede che il pregiudizio e l' incremento patrimoniale discendano entrambi, con rapporto diretto ed immediato, dallo stesso fatto. Essa, quindi, non è configurabile quando, a seguito della morte della persona offesa (nella specie, vittima di un infortunio sul lavoro colposo), ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione, la quale trae la sua fonte da un titolo indipendente dal fatto illecito, mentre l' evento morte rappresenta soltanto la condizione perché esso spieghi la sua efficacia.

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