Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 7386 (09/08/1996)


La comunicazione dell' esercizio dell' opzione di continuare a prestare l' attività lavorativa - prevista dall' art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54) per gli iscritti all' assicurazione generale obbligatoria I.V.S. per incrementare l' anzianità contributiva fino al raggiungimento eventuale di quella massima, e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età - deve pervenire, a pena di decadenza, al datore di lavoro almeno sei mesi prima della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che sorge al compimento dell' età pensionabile. Poiché il predetto termine - che è di decadenza perché dalla mancata osservanza deriva la perdita del diritto di prosecuzione del rapporto è stabilito dalla norma a mesi, ai sensi dell' art. 2963, quarto comma, cod. civ. - che costituisce un criterio generale - va computato "ex nominatione dierum" e decorre, a ritroso, dal giorno in cui si è verificato il fatto iniziale per scadere nel corrispondente giorno del mese finale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 7386 (09/08/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti