Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 4471 (14/05/1996)


La clausola pattizia, individuale o di fonte collettiva, che preveda la forma scritta "ad substantiam" per la costituzione del rapporto di lavoro, non può essere estesa analogicamente all' ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto stesso, giacché l' autonomia del negozio risolutorio, caratterizzato da una propria causa distinta rispetto a quella del negozio sul quale esso incide, esclude la sussistenza di una "ratio" comune alle due ipotesi e rende ingiustificata la deroga al principio della libertà di forma. Ne consegue che la clausola sopraindicata non impedisce di provare la risoluzione consensuale del rapporto con mezzi istruttori orali o anche mediante presunzioni semplici (nella specie trattavasi della prescrizione circa la forma scritta contenuta nel contratto collettivo per i dirigenti di aziende commerciali).

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