Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 2743 (27/03/1996)


La decadenza (sostanziale), ex art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, dall' esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 cod. civ.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell' interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del procedimento, col solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l' ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l' efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto

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