Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 6656 (13/06/1995)


L'art. 2573 cod. civ. (anteriormente alle modifiche introdottevi dal D.LGS. 4 dicembre 1992 n. 480 recante "Attuazione della direttiva C.E.E. sul ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa") e l'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, contenente disposizioni di analogo tenore, fanno divieto di cedere il marchio separatamente dall'azienda e stabiliscono inoltre la presunzione che la cessione di questa comporti la cessione di determinati marchi; dal che consegue la nullità ex art. 1418 cod. civ., per contrarietà a norme imperative, del contratto di cessione del marchio senza contestuale cessione dell'azienda, restando invece escluso che la sola cessione del primo implichi il sorgere della presunzione di cessione dell'azienda o del ramo di essa che realizza il prodotto al quale il marchio si riferisce.

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