Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 8959 (25/07/1992)


La disciplina dettata per l'esclusione del socio dalla società semplice dall'art. 2287 c.c. trova applicazione per l'impresa collettiva appartenente per quote (uguali o diverse) a più persone ma non per l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., che appartiene sempre al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto solo ad una quota degli utili. In tale ipotesi, l'esclusione può quindi avvenire solo nei confronti dei predetti familiari con il diritto, oltre che alla liquidazione della quota spettante, al risarcimento del danno per il caso in cui l'esclusione sia ingiustificata, non potendo il titolare dell'impresa essere privato dell'esercizio della propria attività economica ed essere espropriato dei beni aziendali e dei capitali, che restano di sua esclusiva proprietà dei beni aziendali e dei capitali, che restano di sua esclusiva proprietà anche dopo la trasformazione dell'originaria impresa individuale in impresa familiare.

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