Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 1974 (18/02/1992)


Debbono essere ricondotti alla previsione di cui all'art. 5 della L. 2 febbraio 1973, n. 12 (che dispone l'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio che assumono la veste di soci illimitatamente responsabili) anche gli agenti che, pur essendo soci accomandanti di una società in accomandita semplice, siano divenuti illimitatamente responsabili a seguito della violazione del divieto di immistione previsto dall'art. 2320, I comma, del c. c..Integra violazione del divieto di immistione del socio accomandante, di cui all'art. 2320, I comma, del c. c., il compimento di atti di amministrazione interna che concretino una attività autonoma di direzione degli affari sociali: in questo senso anche la stipulazione del contratto di locazione relativo alla sede sociale integra un atto contrario al divieto in questione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 1974 (18/02/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti