Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 6752 (14/06/1991)


Il ricorso agli "usi interpretativi", che non hanno valore di fonte normativa ma funzione di criterio ermeneutico di carattere sussidiario, presuppone, secondo l' espresso tenore letterale dell' art. 1368 cod. civ. (che riferisce l' applicabilità di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine alla identificazione dell' effettiva volontà delle parti ed è pertanto escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza residui margini di dubbio, attraverso l' adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt, da 1362 a 1365 cod. civ.) che regolano l' interpretazione soggettiva (o storica) del contratto.

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