Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 4586 (26/04/1991)


L'indennità di scioglimento del contratto e quella suppletiva di clientela, previste in favore dell'agente, differiscono in particolare per il fatto che, mentre l'indennità di scioglimento, dopo l'entrata in vigore della legge n. 911 del 1971 (modificativa dell'originario testo dell'art. 1751 cod. civ.), e sempre dovuta alla cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, viene decurtata di quanto all'agente spetta per atti di previdenza volontaria compiuti dal preponente (art. 1751, secondo comma, cod. civ.) ed e corrisposta dall' E.N.A.S.A.R.C.O., l'indennità suppletiva di clientela è invece dovuta solo se "il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente", viene corrisposta dal preponente, e ragguagliata alle provvigioni relative agli affari conclusi dopo l'1 gennaio 1975 ed è soggetta a particolari regole e limitazioni (art. 11 A.C. 1974) che non trovano corrispondenza nella disciplina legale dell'indennità di fine rapporto. A differenza dell'indennità di scioglimento del contratto, che è riconosciuta all'agente da una norma inderogabile di legge (art. 1751 cod. civ.), l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall'A.C. 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi (fra cui quello del 19 dicembre 1979), aventi tutti natura ed efficacia meramente negoziale, con la conseguenza che essa è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", dai menzionati accordi.

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