Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 925 (09/02/1990)


Ai sensi degli artt. 1748 e 1749 cod. civ., all'agente spettano le provvigioni solo per gli affari da lui promossi che hanno avuto regolare esecuzione (andati cioè a buon fine) e per quelli che sebbene accettati dal preponente non sono stati eseguiti per causa imputabile a quest'ultimo. Tali fatti (regolare esecuzione degli affari o loro inesecuzione per causa imputabile al preponente), costituendo il fondamento del diritto alle provvigioni, debbono essere provati dall'agente che rivendichi i compensi di sua spettanza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 925 (09/02/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti