Cass. civile, sez. Lavoro del 1989 numero 761 (07/02/1989)


La fattispecie prevista dall' art. 26 della legge n. 300 del 1970 - che attribuisce alle associazioni sindacali il diritto a percepire i contributi loro dovuti dai lavoratori mediante ritenuta sui salari effettuata dal datore di lavoro e successivo versamento, da parte del medesimo, alle associazioni predette - è riconducibile allo schema legale della delegazione di pagamento (che presuppone un rapporto trilaterale fra delegante, delegato e delegatario) e non già allo schema della cessione del credito (che si perfeziona, nell' estraneità del debitore, per effetto del solo consenso del cedente e del cessionario), atteso che l' acquisizione, da parte dell' associazione sindacale, dei contributi predetti esige il concorso, oltre che della medesima e del lavoratore, anche del datore di lavoro. Pertanto, il privilegio che assiste, ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., il credito retributivo dei lavoratori non può considerarsi trasferito, ex art. 1263, primo comma, cod. civ., al sindacato in relazione ai contributi a questo dovuti, non valendo ad escludere la natura chirografaria del credito dell' associazione sindacale neppure la norma dell' art. 1275 cod. civ. circa la permanenza, in caso di delegazione non novativa, delle garanzie annesse al credito, atteso che oggetto del credito del sindacato non è una quota della retribuzione ma il contributo senza che per quest' ultimo sia previsto né applicabile in via analogica il detto privilegio.

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