Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 5944 (03/11/1988)


Il canone ermeneutico dell' interpretazione complessiva delle clausole ( art. 1363 cod. civ.) - che è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall' art. 1362, primo comma, cod. civ. - va applicato con particolare rigore allorché si tratti d' interpretare la disposizione di un contratto collettivo e la relativa dichiarazione verbale. (Nella specie, concernente l' accordo collettivo del 1981 fra la F.I.D.I.A. e l' A.N.I.A., con il quale era stata prevista in favore dei dirigenti delle imprese assicuratrici un' assistenza sanitaria, suppletiva di quella nazionale, da realizzarsi attraverso polizze a carico delle stesse imprese -, la S.C. ha cassato l' impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l' art. 12 dell' accordo e la relativa dichiarazione a verbale configurassero due distinti precetti negoziali: l' uno attributivo agli organi deliberanti dell' I.N.A. del potere di approvazione dell' accordo; l' altro attributivo allo stesso ente dell' ulteriore potere, esercitabile solo dopo il positivo esercizio del primo, di invalidare l' accordo - divenuto efficace a seguito dell' approvazione predetta - in esito a verifica della sua eventuale incompatibilità con la normativa vigente).

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