Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 5099 (08/09/1988)


Il disposto dell' art. 1355 cod. civ. - che prevede la nullità dell' atto di assunzione di un' obbligazione se subordinato ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà del debitore (cd. condizione meramente potestativa) - trova applicazione anche nel caso in cui l' efficacia globale di un negozio a prestazioni corrispettive dipenda unicamente dalla mera volontà della parte che ne tragga il vantaggio principale (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva affermato la nullità di un contratto di collaborazione professionale che prevedeva l' obbligo per il lavoratore di proseguire la collaborazione dopo il periodo di tirocinio, non predeterminato dalle parti, per una durata non inferiore a tale periodo, con l' esplicita clausola penale secondo cui in caso di inadempimento avrebbe dovuto rimborsare al datore di lavoro quanto percepito durante il tirocinio stesso).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 5099 (08/09/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti