Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 1701 (17/02/1988)


La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi more uxorio - gratuità che in generale, pur essendo eccezionale rispetto al normale carattere oneroso del rapporto di lavoro può essere ricavata da specifici elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra di essi - può essere vinta solo dalla prova rigorosa, a carico di chi l' assume, dell' esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed oneroso, prova che non può consistere né nella sola corresponsione di vitto ed alloggio o di ulteriori utilità dirette al soddisfacimento di altre esigenze di ordine materiale nell' ambito della normale solidarietà affettiva e materiale dei componenti della famiglia di fatto, né nella circostanza che le prestazioni lavorative, anziché svolgersi nello stretto ambito familiare, attengano all' esercizio di una impresa, ove questa sia organizzata e gestita con criteri prevalentemente familiari, richiedendosi l' accertamento in concreto che vi sia un' equa ed effettiva partecipazione dei componenti alle risorse della famiglia di fatto.

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