Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 6042 (10/07/1987)


Con riguardo all'azione risarcitoria, che venga esperita da un agente di commercio contro il preponente per omissioni contributive in lavoro dell'enasarco, implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il D.M. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n.. 613 ed il Dpr 30 aprile 1968 n.. 758), la questione inerente alla prevedibilità del danno, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1225 cod. civ. (applicabile in quanto si tratta di domanda per inadempimento contrattuale non riconducibile nella previsione dello art.2116 cod. civ. in tema di lavoro subordinato), integra un profilo di diritto, non una mera valutazione di fatto, se e nei limiti in cui la prevedibilità medesima sia ricollegabile alle norme che regolano il trattamento assicurativo degli agenti di commercio. Pertanto, qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, quella prevedibilità deve essere esclusa, in via di diritto, alla stregua della interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore erga omnes, atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dall'art.. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in forma previdenziale), e che, quindi, il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento.In tema di rapporto di agenzia, l' azione dell' agente diretta ad ottenere il risarcimento del danno da omesso, od insufficiente, versamento dei contributi all' enasarco da parte del preponente è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all' art. 2946 cod. civ., il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, momento identificabile con quello in cui lo agente, raggiunta l' età della pensione, perde il relativo diritto o lo vede ridotto a cagione dell' omissione stessa.

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