Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 2381 (06/03/1987)


Nel caso di fusione (o incorporazione) di società, la nascita del nuovo ente- con la conseguente estinzione delle società fuse (o di quella incorporata) e l'attuazione, a favore della nuova persona giuridica, di una successione universale analoga a quella - mortis causa - non si produce prima dell'adempimento della formalità pubblicitarie (concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione) previste dal II e III comma dell'art. 2504 cod. civ., le quali hanno funzione costitutiva. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha disatteso la tesi dell'inesistenza dell'atto di appello, proposto dalla società incorporata e depositato in data posteriore di due giorni a quella dell'atto di fusione, per la mancanza della prova dell'avvenuto compimento, alla data del deposito del ricorso in appello, delle formalità suddette.

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