Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 35 (05/01/1984)


L'indennita di risoluzione del rapporto di agenzia, prevista dall'art.. 1751 cod. civ., e dovuta esclusivamente dall'enasarco ove il preponente abbia regolarmente versato i contributi da lui dovuti a tale ente.

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