Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 1898 (22/03/1984)


La legge 23 ottobre 1960 n. 1369, nel vietare tutte le forme negoziali indirette nelle quali un soggetto figura come datore di lavoro mentre le prestazioni lavorative sono effettivamente utilizzate da altro soggetto, prevede la novazione legale del rapporto mediante la sostituzione soggettiva dell' interponente all' interposto e quella oggettiva del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dell' imprenditore reale. Tale sostituzione opera sul rapporto esistente e, pertanto, ove questo sia ancora pendente al momento della domanda con cui l' interposizione è fatta valere, se ne verifica la continuità mediante l' attribuzione all' interponente della posizione giuridica e degli obblighi assunti dall' interposto fin dall' inizio delle prestazioni di lavoro a favore del primo con il contenuto economico e normativo dei contratti propri dell' imprenditore reale. Ai fini suddetti, il rapporto con l' interponente non può considerarsi definitivamente cessato qualora il lavoratore, al momento in cui l' imprenditore fittizio ha manifestato il recesso, abbia proposto la prescritta impugnativa nei modi e nei termini della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 300 del 1970, se ed in quanto applicabili.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 1898 (22/03/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti