Cass. civile, sez. Lavoro del 1983 numero 6806 (16/11/1983)


L' applicabilità del criterio interpretativo stabilito dall' art. 1367 cod. civ. presuppone che la clausola contrattuale da interpretare sia tale da dar luogo a dubbi e, pertanto, non può essere invocata in relazione a clausole di significato chiaro e tale da non rendere le clausole stesse prive di ogni effetto. (Nella specie, concernente l' interpretazione degli artt. 11 e 27 del C.C.N.L. per i dirigenti industriali del 4 marzo 1975, si è ritenuto che la retroattività di tale contratto, sancita in via generale dall' art. 27, non potesse riguardare anche l' obbligo - previsto dall' art. 11 - di stipulare contratti di assicurazione con massimali ragguagliati alle retribuzioni di fatto, stante la impossibilità di aumentare la copertura assicurativa in relazione ad eventi pregressi, e si è quindi escluso che, in ordine a questi ultimi, l' art. 27 potesse essere interpretato, in correlazione con l' art. 11, nel senso che la società datrice di lavoro fosse tenuta a risarcire il dirigente infortunato della differenza tra il massimale liquidatogli in base alla polizza assicurativa in vigore al tempo dell' infortunio e quello - maggiore - cui egli avrebbe avuto diritto in base al ragguaglio del massimale alla retribuzione di fatto).

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