Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 4236 (19/07/1982)


Nella concreta applicazione della norma fissata dall'art. 1223 c.c. alla determinazione del concetto di immediatezza occorre addivenire con una certa elasticità e precisamente in base al criterio della cosiddetta regolarità causale, che circoscrive l'ambito del danno risarcibile in modo da potervi ricomprendere anche quei danni indiretti e mediati i quali si presentino come un effetto normale dell'inadempimento, rientrando, cioè, nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie cui esso dà origine.L'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto - nella esigenza della ricerca di un principio idoneo a selezionare, fra le varie condizioni del danno, quelle costitutive di un rapporto di causalità - dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni immediati e diretti, e quelli che, pur essendo mediati e indiretti, rientrano, tuttavia, nella serie delle conseguenze normali e ordinarie del fatto: e tale criterio tende a coincidere con quello della prevedibilità del danno, intesa questa come giudizio di probabile accadimento futuro, secondo l'apprezzamento dell'uomo di diligenza normale, nell'ambito in cui sono conosciute, conoscibili e prevedibili le posizioni di fatto e le concause che incidono sulla produzione e sullo sviluppo del danno.Secondo i criteri - tendenzialmente coincidenti - della regolarità causale (art. 1223 c.c.) e della prevedibilità (art. 1225 c.c.), sono risarcibili le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento che di questo rappresentino effetti immediati e diretti o effetti mediati ed indiretti rientranti nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie dell'inadempimento medesimo in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di media intelligenza. Consegue che non è risarcibile il danno - rappresentato dalla perdita o riduzione del trattamento pensionistico - sofferto da un agente di commercio in dipendenza dell'omesso versamento all'ENASARCO (in violazione dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, seguito dagli accordi del 1956 e del 1958) di contributi relativi ad un rapporto svoltosi anteriormente al 1962, atteso che, all'epoca di tale omissione del preponente, l'effetto normale ed ordinario di essa era soltanto il venir meno della garanzia del pagamento della indennità di risoluzione e non già la perdita o la decurtazione del trattamento pensionistico, questo essendo stato invece introdotto, a favore degli agenti di commercio, soltanto a partire dalla data suddetta.

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