Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 27 (06/01/1982)


Lo spedizioniere doganale, per la sua attività professionale di rappresentanza in dogana dei proprietari di merce, è figura diversa dallo spedizioniere ai sensi dell'art.. 1737 cod. civ. che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto di cose e di compiere le operazioni accessorie e, pertanto, non è soggetto agli obblighi contributivi verso il fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, ai quali è tenuto solo ove eserciti, sotto forma di impresa, anche attività di spedizione secondo la legge comune.

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