Cass. civile, sez. Lavoro del 1979 numero 3400 (16/06/1979)


La cessione del credito derivando da un contratto tra creditore e terzo non può essere revocata unilateralmente e ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l' ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 Cod. civ.); ne consegue che dal momento in cui si verifichi uno di questi due eventi cessa ogni rapporto tra debitore e creditore cedente e il primo resta obbligato soltanto verso il cessionario, e, come il cedente perde il diritto a farsi pagare dal debitore ceduto, così quest' ultimo, se aderisse a una di lui richiesta di pagamento, non sarebbe liberato dalla obbligazione.

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