Cass. civile, sez. Lavoro del 1979 numero 1891 (03/04/1979)


Per l' interpretazione del contratto oneroso, a termini dell' art. 1371 Cod. civ., nel senso che realizzi l' equo contemperamento degli interessi delle parti, il giudice deve aver riguardo agli interessi delle parti nel momento della stipulazione (in quanto sono essi a determinare la volontà dei contraenti e, pertanto, appaiono idonei a chiarire la volontà negoziale) e non agli interessi delle parti al momento della decisione della lite. Cass. civile, sez. Lavoro, 27-02-1997, n. 1787 La circostanza che i lavoratori contribuiscano o no alla formazione di un fondo per la corresponsione di una pensione integrativa di quella obbligatoria non incide sulla fonte dell' obbligo di prestazione a carico del datore di lavoro che resta sempre il contratto di lavoro e non un distinto negozio a titolo gratuito. Nell' interpretazione delle regole di natura convenzionale che disciplinano tale integrazione pensionistica il giudice non può pertanto far ricorso, in caso di dubbio, al criterio per cui il contratto, se a titolo gratuito, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l' obbligato.

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