Cass. civile, sez. III del 2016 numero 7776 (20/04/2016)



L’art. 155 quater c.c., laddove prevede che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.» va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’ex casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori e che perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.

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