Cass. civile, sez. III del 2016 numero 3184 (18/02/2016)




Nella cessione di credito la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. ha la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente piuttosto che al cessionario e non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito. Il debitore ceduto anche se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, gravando sul cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito. L'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale che non vale come ricognizione tacita di debito.

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