Cass. civile, sez. III del 2016 numero 3179 (18/02/2016)



E’ legittima l’azione revocatoria proposta dal creditore contro la vendita del bene immobile del debitore dopo il trasferimento di proprietà e prima della relativa trascrizione dovendo riconoscergli l’interesse ad agire, vale a dire a ottenere un’utilità che non può essere conseguita se non con la proposizione di una domanda giudiziaria. Si osserva, infatti, che, in caso di accoglimento dell’opposizione, il creditore vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento promosso nei confronti del debitore senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento sul medesimo bene ma nei confronti del nuovo proprietario in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell’art. 2901 c.c. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione.

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