Cass. civile, sez. III del 2016 numero 2506 (09/02/2016)



Il coniuge affidatario dei figli minori, oppure maggiorenni ma non autosufficienti, ove sia assegnatario della casa familiare, può opporre il provvedimento di assegnazione al comodante, il quale pretenda il rilascio dell’immobile, soltanto nel caso in cui il contratto sorto tra il comodante stesso ed almeno uno dei due coniugi abbia previsto la destinazione del bene a casa familiare.

Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2016 numero 2506 (09/02/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti