Cass. civile, sez. III del 2015 numero 811 (20/01/2015)



Deve rilevarsi che ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto e che tra dette ipotesi rientra il cosiddetto danno cosiddetto “catastrofale”, patito dalla vittima del sinistro stradale e derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine, dovendosi osservare che esso sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico e che postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.

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