Cass. civile, sez. III del 2015 numero 7178 (10/04/2015)



Il mediatore professionale è tenuto all'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l'uso della diligenza professionale del caso. Il mediatore, infatti, non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si rifiutato di verificare. In caso di inadempimento, la colpa è presunta ed incombe sul mediatore l'onere di provare o l'inesistenza dell'inadempimento o l'inimputabilità a se medesimo.

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