Cass. civile, sez. III del 2015 numero 6076 (26/03/2015)



Deve essere confermato il rigetto della domanda di revoca proposta dalla banca ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione posto in essere da parte del fideiussore che prestò garanzia in favore della società poi fallita dovendosi escludere la natura meramente potestativa della condizione de qua sì come collegata ad un preciso interesse economico dell'alienante - vale a dire quello di procedere alla definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali riguardanti i figli e la ex moglie dopo la separazione personale - e dovendosi invece qualificare la convenzione intercorsa tra le parti, escludendone il carattere di atto di liberalità, come negozio di adempimento di un obbligo a contenuto economico assunto da detto alienante onde pervenire ad una completa sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e dell'obbligo di mantenimento dei figli.

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