Cass. civile, sez. III del 2015 numero 2750 (12/02/2015)



In tema di vendita, poiché la garanzia - sia quella per evizione che quella per vizi della cosa - ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio, essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore. Quest'ultimo requisito è invece necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.

In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese ed i pagamenti dovuti dall'aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l'aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 2921 c.c., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2015 numero 2750 (12/02/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti