Cass. civile, sez. III del 2015 numero 24621 (03/12/2015)



Nel giudizio di impugnazione della sentenza di separazione personale che abbia, altresì, provveduto per le attribuzioni patrimoniali richieste da coniugi, avente fondamento sul dissenso in ordine a queste ultime, è valido ed efficace l'accordo transattivo intervenuto tra i coniugi che, in virtù dello stesso, abbiano successivamente abbandonato il giudizio di appello. In tale contesto non può, pertanto, fondatamente affermarsi la inefficacia dell'anzidetto accordo in quanto non trasfuso in un atto sottoposto al giudice per la omologazione. (Nella specie la Corte territoriale, facendo proprio un principio applicabile alle ipotesi di separazione consensuale, ha errato nel ritenere che le parti non potessero validamente regolamentare interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, pendente in grado di appello e proprio in relazione alla composizione del relativo contrasto e che, quindi, fosse privo di effetti l'accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio stesso, abbandonato a seguito di questo).

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