Cass. civile, sez. III del 2014 numero 9966 (08/05/2014)




In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di problemi di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi. (Nella specie, lo stesso ricorrente ha affermato che dall'insediamento nell'immobile, subito dopo l'acquisto, ha percepito problemi termici che ne resero disagevole l'utilizzo: in particolare si trattava di un eccessivo freddo in inverno e in un surriscaldamento d'estate, di fronte ai quali cercò di ovviare fin dal primo inverno utilizzando appieno l'impianto di riscaldamento, con un consumo più elevato rispetto alla media e spese più elevate).

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