Cass. civile, sez. III del 2014 numero 15754 (10/07/2014)



L'impresa familiare ex art. 230 -bis cod. civ. non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell'impresa, sicché, in caso di alienazione di un fondo, la denuntiatio ex art. 8, della l. n. 590/1965, ad uno solo dei coniugi componenti l'impresa non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.

In caso di esercizio vittorioso del riscatto agrario, allo spossessamento del compratore sono applicabili le norme che regolano l'evizione totale, sicché il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presente, del venditore, ne consegue che, ove il giudice escluda la sussistenza del diritto al risarcimento del danno e il compratore spossessato non provi il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non va riconosciuta la rivalutazione monetaria.

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