Cass. civile, sez. III del 2014 numero 10850 (16/05/2014)




Qualora in un giudizio di divisione ereditaria un condividente, a seguito dell'assegnazione di un immobile ad altro condividente, sia stato condannato al rilascio del bene in quanto da lui goduto, il giudicato formatosi sulla condanna al rilascio per effetto dell'attribuzione del cespite, gli preclude la possibilità di far valere come ragione di opposizione alla pretesa di rilascio esercitata dal condividente assegnatario l'esistenza di un proprio godimento iure locationis sul bene, in quanto essa avrebbe dovuto allegarsi nel giudizio divisionale.

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