Cass. civile, sez. III del 2013 numero 4030 (19/02/2013)




L'art. 3 comma I del D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, nel caso in cui l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'esimente penale non elide, però l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute.

La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella c.d. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.

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