Cass. civile, sez. III del 2013 numero 21725 (23/09/2013)



La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall'art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità. Incorrono pertanto in responsabilità a diverso titolo, il notaio rogante ex art. 1218 c.c., l'Ufficiale di Stato Civile ex art. 2043 c.c., ed il Comune ex art. 2049 c.c., che non abbiano reso tempestivamente opponibile la costituzione del fondo patrimoniale esponendo i beni in esso confluiti alle manovre creditorie di terzi.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2013 numero 21725 (23/09/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti