Cass. civile, sez. III del 2013 numero 13447 (29/05/2013)




La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.

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