Cass. civile, sez. III del 2012 numero 553 (17/01/2012)




Nella vendita con spedizione disciplinati dall’art. 1510 c.c., il contratto di trasporto, concluso tra venditore - mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore mittente e acquirente - destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dall’art. 1683 c.c., con la conseguenza che il venditore -mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art.1689 c.c..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2012 numero 553 (17/01/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti