Cass. civile, sez. III del 2012 numero 2562 (22/02/2012)




Laddove si presenti un sinistro su una strada statale, provocato dal ghiaccio, è ritenuto applicabile all’ente l’art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica, qualora esso non abbia dimostrato di avere usato la diligenza che il caso richiedeva, ovvero di avere adottato tutte le misure necessarie e idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi, e che, trattandosi di responsabilità oggettiva, questa resta esclusa soltanto dal caso fortuito, che attiene non già a un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato.

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