Cass. civile, sez. III del 2012 numero 2103 (14/02/2012)




In tema di comodato, in caso di riconsegna dell’immobile, è necessario attribuire rilevanza al dato oggettivo dell’uso cui la cosa è destinata. La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato cosiddetto precario e che legittimano la cessazione a nutum del rapporto su iniziativa del comodante. Il vincolo di destinazione, pertanto, appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa doveva essere destinata, il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende.

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