Cass. civile, sez. III del 2012 numero 16526 (28/09/2012)




Quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone contro il creditore che voglia procedere su di un bene facente parte del fondo l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. (riconducibile all’ambito della c.d. opposizione all’esecuzione per impignorabilità del bene), è tenuto ad allegare, quale fatto costitutivo della domanda di accertamento dell’inesistenza della pignorabilità, il fatto dell’annotazione della costituzione nell’atto matrimoniale, inerendo esso all’enunciazione dei fatti giustificativi dell’impignorabilità. Ne deriva che il giudice il quale in sede decisoria rilevi la mancata allegazione di tale fatto non introduce nel processo una questione nuova, ma si limita a rilevare in iure che la domanda sottesa all’opposizione non è stata articolata con la deduzione di tutti gli elementi che in iure sono necessari, a livello di allegazione, per giustificarla, con la conseguenza che detta rilevazione non integra violazione dell’art. 183, comma III (ed ora comma IV), c.p.c., atteso che fra le questioni cui fa riferimento tale norma non rientra quella derivante dall’omessa allegazione di un fatto costitutivo in iure della domanda giudiziale.

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