Cass. civile, sez. III del 2011 numero 26711 (13/12/2011)



In tema di recesso del conduttore in base al disposto di cui all’art. 27, ultimo comma, della L. n. 392/1978, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della sua prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva non potendo risolversi nell’ unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere non solo tale da eccedere l’ambito della normale alea contrattuale, ma deve, altresì, consistere in un sopravenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda del conduttore globalmente considerata.

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