Cass. civile, sez. III del 2011 numero 17886 (31/08/2011)




L'atto pubblico con il quale venga costituita ipoteca volontaria in favore di una banca da parte di società terze a garanzia di un'obbligazione fideiussoria futura che la banca medesima abbia promesso di prestare per garantire un finanziamento da concedersi alla società debitrice principale da parte di mutuante estero non ancora identificato, nel contesto di un'operazione bancaria di credito di firma, non può costituire titolo esecutivo in favore della banca medesima nei confronti della predetta debitrice principale ai sensi dell'art. 474, comma II, n. 3 c. p.c. (nel testo vigente prima della sostituzione compiuta con l'art. 2, comma III, lettera e del d.l. n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005) dal momento che tale atto non contiene l'assunzione di un'obbligazione da parte del debitore principale nei confronti dell'istituto bancario. Ne consegue la nullità del pignoramento eseguito in virtù di tale titolo invalido, dalla banca che abbia agito in regresso per il rimborso del pagamento eseguito in virtù della fideiussione assunta.

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