Cass. civile, sez. III del 2010 numero 22357 (03/11/2010)




La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore può presumersi vessatoria, e quindi inefficace a norma dell’articolo 1469 bis c.c., in quanto d’importo manifestamente eccessivo, e comunque il compenso per l’attività esplicata dal mediatore e l’adeguatezza del correspettivo per l’ipotesi di mancata conclusione dell’affare dovranno essere apprezzati dal giudice, anche nel senso del significativo squilibrio delle prestazioni e dunque per l’inefficacia della clausola ex art. 1469 quinquies, comma I, c.c..

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