Cass. civile, sez. III del 2009 numero 9556 (22/04/2009)


I genitori sono solidalmente responsabili nei riguardi dei parenti della vittima di un sinistro stradale causato dal loro figlio minorenne mentre era alla guida di un ciclomotore, non avendo alcun rilievo il fatto che egli fosse prossimo al compimento della maggiore età al momento dell'incidente. Affinchè i genitori del minore possano escludere la loro responsabilità è infatti necessario che essi dimostrino di essere esenti non solo da culpa in vigilando, ma anche da culpa in educando (il cui fondamento va rinvenuto nei doveri inderogabili di cui all'art. 147 c.c.), dovendo rigorosamente provare l'efficacia del loro impegno educativo. In assenza di tale prova, che non può ridursi all'espressione di un giudizio, rimane ferma la presunzione di responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minorenne sancita dall'art. 2048 c.c.. Peraltro, correttamente il giudice del merito può desumere il grado di (im)maturità e di educazione del figlio dalle stesse modalità del fatto illecito. -

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