Cass. civile, sez. III del 2009 numero 2494 (30/01/2009)


Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore. Questo consenso, importando cognizione dell'entità anche economica e della convenienza delle opere, non può essere implicito o desumersi da atti di tolleranza, bensì deve risultare da una manifestazione esplicita e inequivoca di volontà, senza la quale deve ritenersi applicabile il principio generale stabilito dal citato articolo, secondo cui il conduttore non ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa senza il consenso del locatore.

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